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MESSAGGI DEL SINDACO

AVVISO ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI - REDDITO DI INCLUSIONE (REI)

 REI 

C o m u n e   d i   C e r i s a n o

 

(Provincia di  Cosenza)

 

 

Prot. n.                   AVVISO ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI REDDITO DI INCLUSIONE (REI)

 

 

    Si avvisa che con  Decreto Legislativo del 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13/10/2017, è stata  introdotta   la misura nazionale di contrasto alla povertà (REI – reddito di inclusione) a partire dal 1 gennaio 2018.

 Beneficiari

 Il ReI e' riconosciuto, su richiesta, ai  nuclei  familiari  che risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in  possesso  congiuntamente dei seguenti requisiti:

    a) con riferimento ai requisiti di residenza e di  soggiorno,  il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente:

      1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia  titolare  del diritto di soggiorno o del diritto di  soggiorno  permanente,  ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

      2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda;

    b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

      1) un valore dell'ISEE, in corso di validita', non superiore ad euro 6.000;

      2) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000;

      3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa  di abitazione, non superiore ad euro 20.000;

      4) un valore del patrimonio mobiliare,  non  superiore  ad  una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per  ogni  componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo  di  euro 10.000;

      5) un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1  e  2 relativamente  all'ISEE  e  all'ISRE  riferiti  ad   una   situazione economica aggiornata nei casi e secondo  le  modalita'  di  cui  agli articoli 10 e 11;

    c) con riferimento al godimento  di  beni  durevoli  e  ad  altri indicatori del tenore di vita,  il  nucleo  familiare  deve  trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

      1) nessun componente intestatario a qualunque titolo  o  avente piena disponibilita' di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta,  fatti salvi gli autoveicoli  e  i  motoveicoli  per  cui  e'  prevista  una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;

      2) nessun componente intestatario a qualunque titolo  o  avente piena disponibilita'  di  navi  e  imbarcazioni  da  diporto  di  cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n. 171.

  2. Oltre ai  requisiti  di  cui  al  comma  1,  in  sede  di  prima applicazione, ai fini dell'accesso al ReI il  nucleo  familiare,  con riferimento alla sua composizione come  risultante  nella  DSU,  deve trovarsi al momento della richiesta in una delle seguenti condizioni:

    a) presenza di un componente di eta' minore di anni 18;

    b) presenza di una persona con disabilita' e  di  almeno  un  suo genitore ovvero di un suo tutore;

    c) presenza di una donna in stato  di  gravidanza  accertata.  La documentazione medica attestante lo stato di  gravidanza  e  la  data presunta del parto e' rilasciata da una struttura pubblica e allegata  alla richiesta del beneficio, che puo' essere presentata non prima di

quattro mesi dalla data presunta del parto;

    d) presenza di almeno un lavoratore di eta' pari o superiore a 55 anni, che si trovi in  stato  di  disoccupazione  per  licenziamento, anche  collettivo,  dimissioni  per  giusta   causa   o   risoluzione consensuale  intervenuta   nell'ambito   della   procedura   di   cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia  cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare  dell'intera  prestazione  per  la disoccupazione,  ovvero,  nel  caso  in  cui  non  abbia  diritto  di conseguire alcuna prestazione  di  disoccupazione  per  mancanza  dei necessari requisiti, si trovi in stato di  disoccupazione  da  almeno tre mesi.

  3. Per le finalita' di cui al presente decreto, si  considerano  in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito  da  lavoro dipendente  o  autonomo  corrisponde  ad  un'imposta  lorda  pari   o inferiore alle detrazioni spettanti ai  sensi  dell'articolo  13  del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  4. Il ReI non e' in ogni  caso  compatibile  con  la  contemporanea fruizione, da parte di  qualsiasi  componente  il  nucleo  familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per  la  disoccupazione involontaria.

Le domande potranno essere presentate al comune di residenza dal prossimo 1° dicembre 2017, attraverso l'apposita modulistica che l'Inps dovrà rendere disponibile entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Il nuovo assegno,  abroga le vigenti SIA (sostegno all'inclusione attiva) e Asdi (assegno di disoccupazione).

Il Reddito di Inclusione si rivolge ai nuclei familiari in condizione di povertà e si articola in:

beneficio economico erogato con carta elettronica "carta REI" 

e beneficio di servizi alla persona;

Il REI è erogato al massimo per 18 mesi e può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi solo dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente fruizione.

CERISANO, Lì   26 ottobre 2017

                                           

Il Responsabile Area Amministrativa                            L’Assessore Politiche Sociale

Dott.ssa Antonietta Cistaro                                           Dott.ssa Greco Elena 

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AVVISO ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI - REDDITO DI INCLUSIONE (REI)

 REI 

C o m u n e   d i   C e r i s a n o

 

(Provincia di  Cosenza)

 

 

Prot. n.                   AVVISO ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI REDDITO DI INCLUSIONE (REI)

 

 

    Si avvisa che con  Decreto Legislativo del 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13/10/2017, è stata  introdotta   la misura nazionale di contrasto alla povertà (REI – reddito di inclusione) a partire dal 1 gennaio 2018.

 Beneficiari

 Il ReI e' riconosciuto, su richiesta, ai  nuclei  familiari  che risultano, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in  possesso  congiuntamente dei seguenti requisiti:

    a) con riferimento ai requisiti di residenza e di  soggiorno,  il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente:

      1) cittadino dell'Unione o suo familiare che sia  titolare  del diritto di soggiorno o del diritto di  soggiorno  permanente,  ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

      2) residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda;

    b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

      1) un valore dell'ISEE, in corso di validita', non superiore ad euro 6.000;

      2) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000;

      3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa  di abitazione, non superiore ad euro 20.000;

      4) un valore del patrimonio mobiliare,  non  superiore  ad  una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per  ogni  componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo  di  euro 10.000;

      5) un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1  e  2 relativamente  all'ISEE  e  all'ISRE  riferiti  ad   una   situazione economica aggiornata nei casi e secondo  le  modalita'  di  cui  agli articoli 10 e 11;

    c) con riferimento al godimento  di  beni  durevoli  e  ad  altri indicatori del tenore di vita,  il  nucleo  familiare  deve  trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

      1) nessun componente intestatario a qualunque titolo  o  avente piena disponibilita' di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta,  fatti salvi gli autoveicoli  e  i  motoveicoli  per  cui  e'  prevista  una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;

      2) nessun componente intestatario a qualunque titolo  o  avente piena disponibilita'  di  navi  e  imbarcazioni  da  diporto  di  cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio  2005,  n. 171.

  2. Oltre ai  requisiti  di  cui  al  comma  1,  in  sede  di  prima applicazione, ai fini dell'accesso al ReI il  nucleo  familiare,  con riferimento alla sua composizione come  risultante  nella  DSU,  deve trovarsi al momento della richiesta in una delle seguenti condizioni:

    a) presenza di un componente di eta' minore di anni 18;

    b) presenza di una persona con disabilita' e  di  almeno  un  suo genitore ovvero di un suo tutore;

    c) presenza di una donna in stato  di  gravidanza  accertata.  La documentazione medica attestante lo stato di  gravidanza  e  la  data presunta del parto e' rilasciata da una struttura pubblica e allegata  alla richiesta del beneficio, che puo' essere presentata non prima di

quattro mesi dalla data presunta del parto;

    d) presenza di almeno un lavoratore di eta' pari o superiore a 55 anni, che si trovi in  stato  di  disoccupazione  per  licenziamento, anche  collettivo,  dimissioni  per  giusta   causa   o   risoluzione consensuale  intervenuta   nell'ambito   della   procedura   di   cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia  cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare  dell'intera  prestazione  per  la disoccupazione,  ovvero,  nel  caso  in  cui  non  abbia  diritto  di conseguire alcuna prestazione  di  disoccupazione  per  mancanza  dei necessari requisiti, si trovi in stato di  disoccupazione  da  almeno tre mesi.

  3. Per le finalita' di cui al presente decreto, si  considerano  in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito  da  lavoro dipendente  o  autonomo  corrisponde  ad  un'imposta  lorda  pari   o inferiore alle detrazioni spettanti ai  sensi  dell'articolo  13  del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  4. Il ReI non e' in ogni  caso  compatibile  con  la  contemporanea fruizione, da parte di  qualsiasi  componente  il  nucleo  familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per  la  disoccupazione involontaria.

Le domande potranno essere presentate al comune di residenza dal prossimo 1° dicembre 2017, attraverso l'apposita modulistica che l'Inps dovrà rendere disponibile entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Il nuovo assegno,  abroga le vigenti SIA (sostegno all'inclusione attiva) e Asdi (assegno di disoccupazione).

Il Reddito di Inclusione si rivolge ai nuclei familiari in condizione di povertà e si articola in:

beneficio economico erogato con carta elettronica "carta REI" 

e beneficio di servizi alla persona;

Il REI è erogato al massimo per 18 mesi e può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi solo dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente fruizione.

CERISANO, Lì   26 ottobre 2017

                                           

Il Responsabile Area Amministrativa                            L’Assessore Politiche Sociale

Dott.ssa Antonietta Cistaro                                           Dott.ssa Greco Elena 

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